Art. 5.

      1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia edilizia, la costruzione di qualsiasi immobile nella zona franca è subordinata all'autorizzazione dell'autorità doganale, che la vieta qualora possa determinare pregiudizio per gli interessi erariali. L'autorizzazione si intende concessa qualora l'autorità doganale competente non abbia comunicato il rigetto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.